ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle presenti Condizioni Generali, i termini sotto indicati hanno il significato di seguito loro attribuito:
Appaltatore: persona fisica o giuridica che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione dell’Opera o la fornitura del Servizio oggetto del Contratto di Appalto.
Committente: PAMA S.p.A., p.i. 01766560229, con sede legale in Rovereto (TN) IT38068, Viale del Lavoro 10.
Cliente finale: persona fisica o giuridica destinataria finale delle Opere e dei Servizi oggetto di Contratto.
Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali di Appalto di Servizi e/o Opere.
Contratto di Appalto: il Contratto con il quale l’Appaltatore si impegna a fornire i Servizi e/o realizzare le Opere in esso indicati per conto del Committente verso pagamento di un corrispettivo.
Lavori: l’Opera e/o i Servizi oggetto del Contratto di Appalto.
Opere: risultato tangibile o manufatto oggetto del Contratto di Appalto.
Parte, Parti: PAMA S.p.A. e l’Appaltatore, considerate singolarmente o congiuntamente.
Subappalto: il Contratto con cui l’Appaltatore incarica un terzo di eseguire, in tutto o in parte, le Opere e/o i Servizi oggetto del Contratto di Appalto.
Subappaltatore: il terzo incaricato dall’Appaltatore di eseguire, in tutto o in parte, i Servizi e/o le Opere oggetto del Contratto di Appalto.
Subfornitore: il terzo incaricato dall’Appaltatore di eseguire le forniture previste dalla legge 18 giugno 1998 n. 192.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Appalto si applicano a tutti i Contratti di Appalto stipulati in qualsiasi forma da Pama S.p.a. con l’Appaltatore e che abbiano ad oggetto l’esecuzione di Opere e/o Servizi da eseguirsi o prestarsi in Italia. Le presenti Condizioni Generali di Appalto formano parte integrante dei Contratti di Appalto a cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire le Condizioni Generali a cui saranno soggetti tali Contratti.
2.2 Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti Condizioni saranno valide solo se specificamente previste nei singoli Contratti di Appalto, o comunque concordate per iscritto fra le Parti.
2.3 I Contratti di Appalto che saranno stipulati tra le Parti saranno da ritenersi conclusi e vincolanti per le Parti, alle condizioni pattuite, solo a seguito del completamento, da parte di Pama S.p.A., delle verifiche finalizzate all’accreditamento economico e finanziario dell’Appaltatore, le quali saranno volte ad accertare l’insussistenza di segnalazioni a carico dell’Appaltatore nell’archivio O.F.A.C presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America e che lo stesso non sia destinatario di restrizioni commerciali imposte dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra Autorità nazionale o internazionale.
2.4 Non si riterranno applicabili le condizioni dell’Appaltatore che siano diverse, contrastanti o contrarie a quelle qui esposte.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
3.1 I Lavori commissionati dal Committente all’Appaltatore saranno specificati nel singolo Contratto di Appalto stipulato dalle Parti.
3.2 L’esecuzione delle Opere o dei Servizi oggetto di appalto costituirà un nucleo autonomo di lavoro che l’Appaltatore eseguirà direttamente, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e onere, in conformità con le indicazioni tecniche ricevute dal soggetto Committente.
3.3 L’Appaltatore si impegna a richiedere e ottenere qualsiasi autorizzazione amministrativa che dovesse essere prevista come necessaria per l’esecuzione del Contratto di Appalto stipulato dalle Parti.
3.4 L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, ad adibire alle attività oggetto del presente Contratto solo lavoratori nel possesso dei titoli abilitativi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.
3.5 Qualora fosse richiesto dal Committente, l’Appaltatore si impegna a redigere al termine dell’attività oggetto di Contratto un report riepilogativo dell’intervento eseguito, e questo utilizzando anche eventuali modelli appositamente forniti dal Committente.
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 L’Appaltatore dovrà svolgere i Lavori affidati a perfetta regola d’arte, utilizzando i materiali della migliore qualità e rispondenti ai più alti standard, in conformità alle normative vigenti e alle tecnologie più avanzate, in piena osservanza delle specifiche tecniche fornite dal Committente.
4.2 Fatte salve le indicazioni o le istruzioni formulate dal Committente, l’Appaltatore eseguirà i Lavori con le modalità che riterrà più opportune, con piena autonomia di organizzazione e gestione dei mezzi necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto. Lo svolgimento delle attività oggetto di Appalto dovrà essere opportunamente organizzato dall’Appaltatore in funzione delle richieste del Committente, che tuttavia non potrà vantare alcun potere direttivo nei confronti del personale impiegato dall’Appaltatore, il quale manterrà la propria autonomia organizzativa e direttiva per tutta la durata del Contratto di Appalto.
4.3 I materiali e ogni strumento utile o necessario per l’esecuzione dei Lavori saranno forniti dall’Appaltatore, salvo quanto eventualmente stabilito nel singolo Contratto di Appalto. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare e a far utilizzare al Personale i suddetti mezzi/attrezzature con la massima diligenza, evitando di arrecare danni a persone e a cose, impegnandosi altresì a fornire un’adeguata formazione al Personale che utilizzerà i suddetti mezzi ai fini e per gli effetti dell’art. 72, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/2008. L’Appaltatore si impegna a fornire un’idonea formazione anche ai dipendenti inseriti nell’ambito dei Lavori oggetto del Contratto di Appalto. In merito alla formazione del proprio personale, l’Appaltatore si impegna ad inoltrare al Committente idonea documentazione attestante la formazione impartita oppure un documento attestante la loro abilitazione all’uso dei macchinari impiegati.
L’Appaltatore si obbliga a tenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi eventuale danno dovesse derivare dall’uso dei beni di cui al presente articolo, o comunque nell’esecuzione del Contratto di Appalto, al proprio Personale o a soggetti Terzi.
Il corrispettivo pattuito per il singolo Contratto di Appalto dovrà ritenersi comprensivo di ogni spesa sostenuta per l’acquisto e/o l’affitto di ogni materiale o macchinario impiegato nell’esecuzione del Contratto di Appalto.
4.4 Prima dell’inizio dei Lavori, l’Appaltatore dovrà nominare per iscritto e comunicare al Committente:
Il Referente per tenere i rapporti con il Committente che sia professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidategli;
Il Responsabile delle attività oggetto del Contratto di Appalto;
Il Direttore Tecnico di Cantiere (nei casi previsti dall’art. 89 D.Lgs. 81/2008);
Il Responsabile per la Sicurezza;
Ogni altro soggetto previsto dalla normativa a cui è soggetto il singolo Contratto di Appalto.
4.5 È onere dell’Appaltatore comunicare al Committente eventuali nominativi in sostituzione (temporanea o definitiva) dei richiamati soggetti, con congruo anticipo e comunque non oltre 3 giorni dall’avvenuta sostituzione.
4.6 Durante l’esecuzione dei Lavori il Committente o il Cliente Finale potranno effettuare controlli attraverso i propri incaricati, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e la perfetta realizzazione tecnica dei Lavori, nonché l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e tutela ambientale.
4.7 Qualora, nel corso dell’esecuzione dei Lavori, il Committente accertasse il mancato rispetto delle condizioni del Contratto di Appalto e/o delle regole dell’arte, potrà indicare all’Appaltatore un termine entro il quale conformarsi a dette condizioni e/o regole. Trascorso inutilmente detto termine, il Contratto di Appalto sarà risolto ex art. 1662 c.c., fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
4.8 Qualora per l’esecuzione del singolo Contratto d’Appalto dovesse essere necessario l’allestimento di un cantiere da parte dell’Appaltatore, questi sarà tenuto a rimuoverlo, a sue spese, al termine dell’esecuzione del Contratto, salva diversa indicazione da parte del soggetto Committente. L’Appaltatore si impegna ad eseguire tale specifica prestazione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.
4.9 L’Appaltatore si impegna a non avere alcun contatto diretto con il Cliente Finale eventuale destinatario dei servizi o dell’opera oggetto di Contratto. Qualsiasi richiesta ricevuta dall’Appaltatore e proveniente dal Cliente Finale dovrà necessariamente essere trasmessa a Pama S.p.A., senza che questo possa comportare l’obbligo in capo a Pama S.p.A. di affidare all’Appaltatore l’esecuzione dell’intervento richiesto. L’Appaltatore si impegna inoltre a non ricevere, per conto di Pama S.p.A. o nel proprio interesse, alcun pagamento da parte del Cliente Finale in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto.
4.10 L’Appaltatore non ha il diritto di assumere obblighi o comunque ricevere incarichi per conto o nell’interesse di Pama S.p.A.
4.11 L’Appaltatore prende atto, ed accetta, che il proprio personale che accederà ai locali del Cliente finale dovrà rispettare le Norme Comportamentali da quest’ultimo eventualmente predisposte, le quali saranno trasmesse dal Committente prima dell’inizio dei lavori. L’Appaltatore si impegna a far sottoscrivere dette Norme Comportamentali anche ai propri Subappaltatori e/o Subfornitori, qualora il Subappalto e/o la Subfornitura sia stata autorizzata dal Committente.
4.12 Qualora dovesse essere necessario, per accedere all’impianto produttivo del Cliente Finale, ottenere autorizzazioni o permessi di qualsiasi tipo da parte del Cliente Finale, l’Appaltatore si impegna a fare tutto quanto è necessario al fine di ottenere le suddette autorizzazioni.
4.13 L’Appaltatore si impegna a rispettare durante il sopralluogo e nel corso dell’esecuzione del Contratto di Appalto ogni regola di comportamento o disposizione prevista dal Committente o dal Cliente Finale in vigore nel luogo di esecuzione del Contratto.
ART. 5 OSSERVANZA DI NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DISTACCHI, SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE E TUTELA AMBIENTALE
5.1 Nell’esecuzione dei Lavori l’Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi alla normativa vigente in materia di organizzazione del lavoro, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e, in particolar modo, dovrà rispettare le norme di cui ai D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 136/2016 e successive modifiche e integrazioni. L’Appaltatore dovrà altresì rispettare ogni disposizione a lui applicabile in materia di organizzazione del lavoro, prevenzione infortuni e igiene sul luogo applicabile al Contratto di Appalto concluso dalle Parti.
5.2 A questo scopo, l’Appaltatore si impegna:
-
- Ad osservare le norme sul distacco di lavoratori, compreso quello transfrontaliero, attualmente vigenti;
- Ad avvisare per iscritto il Committente dell’intenzione di distaccare propri lavoratori presso la sede del Committente o del Cliente Finale prima dell’arrivo del/i lavoratore/i, in relazione ai lavori oggetto del Contratto di Appalto;
- A fornire copia, in caso di distacco transfrontaliero, delle necessarie comunicazioni al ministero del lavoro previste dall’art. 11 del D.Lgs. 136/2016;
- Ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche sotto ogni profilo previsto dalla legislazione vigente e dalle successive modifiche ivi compresi gli obblighi di formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, dotazione dei necessari DPI, conformità attrezzature ed affini;
- A dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisandone circostanze e cause, e a tenere lo stesso costantemente informato circa l’evoluzione dell’infortunio;
- Ad osservare la vigente normativa in materia di limiti massimi dell’orario di lavoro dei lavoratori addetti al servizio oggetto del Contratto di Appalto;
- A retribuire i lavoratori addetti al servizio oggetto dell’Appalto in conformità rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal CCNL applicato;
- A porre in essere ogni adempimento relativo ai rapporti di lavoro in corso con i lavoratori addetti al servizio oggetto del Contratto di Appalto sia con riferimento agli istituti retributivi che con riferimento ai rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi.
5.3 L’Appaltatore sarà responsabile dell’osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele in ordine ai Lavori. In caso di infortunio si impegna ad informare immediatamente l’INAIL ed eventuali altri organi di vigilanza od ispettivi, ove previsti.
5.4 Qualora le prestazioni oggetto del Contratto di Appalto debbano effettuarsi presso un cantiere temporaneo o mobile, così come definito dall’art. 89 D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore, presa visione dei rischi esistenti nei luoghi nei quali andrà ad operare, nonché di quanto espressamente previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo alla prevenzione degli infortuni e alla salute dei lavoratori impegnati nel cantiere, dovrà garantire il rispetto delle misure generali di tutela e degli specifici obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, redigendo, in particolare, un Piano Operativo di Sicurezza che dovrà, anteriormente all’inizio dei Lavori, essere consegnato al Committente, il quale ne valuterà la congruenza rispetto al proprio Piano e lo trasmetterà al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel cantiere.
5.5 L’inosservanza degli obblighi previsti da ciascuno dei punti precedenti darà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 6 VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’APPALTATORE E DELL’OSSERVANZA DI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA CONTRIBUTIVA, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
6.1 Le parti condividono che il Committente si è dotato di un sistema di controllo interno finalizzato alla verifica del corretto adempimento, da parte degli Appaltatori, delle obbligazioni riferite alla gestione del personale addetto nell’ambito dell’Appalto. Ciò sotto i profili retributivi, assicurativi, previdenziali e sotto quello dell’igiene e sicurezza sul lavoro. Alla luce di quanto sopra, le Parti concordano che sarà onere dell’Appaltatore, del SubAppaltatore o del subfornitore quello di fornire idonea documentazione atta a dimostrare la corretta gestione dei profili di cui sopra al fine di evitare che Pama S.p.A. sia chiamata a rispondere, in qualità di Committente, per eventuali violazioni riferite al personale addetto nell’Appalto.
Le stesse concordano pertanto che il Committente potrà richiedere ulteriore documentazione, che l’Appaltatore si impegna a fornire, resasi necessaria in base all’evoluzione della normativa in materia con particolare riguardo all’introduzione di nuovi adempimenti o all’estensione del regime di solidarietà oppure all’introduzione di nuove aree di corresponsabilità.
Per le medesime ragioni di cui sopra, l’Appaltatore si impegna a fornire ogni altro documento eventualmente previsto dalla normativa applicabile alle prestazioni di lavoro fornite dal personale dell’Appaltatore al fine di dare evidenza al Committente della regolare evasione di ogni adempimento previsto da parte dell’ordinamento del Paese in cui è resa la prestazione stessa.
6.2 Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la verifica dell’osservanza degli obblighi di legge in materia di versamenti previdenziali e assicurativi, l’Appaltatore fornirà al Committente copia dei seguenti documenti all’indirizzo mail ditte.esterne@pama.it :
- Prima dell’inizio dei lavori:
- Modulo di Verifica di Idoneità Tecnico-Professionale A, debitamente compilato in tutte le sue parti, con i documenti in esso indicati;
- Copia di documento di identità del sottoscrittore del Modulo sopra indicato
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o visura camerale aggiornata;
- Copia Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Copia della polizza di assicurazione danni contro terzi stipulata dall’Appaltatore, R.C.T. e R.C.O. estesa anche alle azioni di rivalsa esperite sia dall’INAIL che dall’INPS a norma di legge, con un massimale adeguato rispetto al valore del corrispettivo previsto nel Contratto di Appalto e comunque non inferiore a 3 milioni;
- Modello UNILAV per ogni lavoratore impiegato nel Contratto di Appalto, indicato nel Modulo di Verifica di Idoneità Tecnico-Professionale;
- Estratto del Libro Unico di Lavoro (LUL) relativo alla sezione presenze e non retributiva dell’ultima mensilità disponibile relativo ai soli lavoratori utilizzati nell’ambito dell’Appalto;
- Copia del permesso di soggiorno ed autorizzazione al lavoro (nel caso di lavoratori extracomunitari);
- Eventuale documentazione ulteriore prevista in sede contrattuale.
In caso di proroga o in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto senza soluzione di continuità con il precedente contratto di appalto, tale documentazione dovrà essere integrata o ripresentata solo qualora nel corso della durata del rapporto intervengano modifiche inerenti i precedenti punti.
- Ogni 120 giorni e comunque alla scadenza prevista, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto e con riferimento ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell’Appalto stesso:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Libro Unico del Lavoro (parte presenze e parte retribuzione) elaborato in versione priva di campi occultati riferito a tutto il periodo di cui sopra;
- Quietanze di bonifico relative al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
- Modello Uniemens aggregato;
- Quietanze di versamento F24 relative a contribuzione premi INAIL;
- Timesheets sottoscritto dal lavoratore recanti, per ogni lavoratore impiegato nell’appalto e per ogni giornata, orario di ingresso ed orario di uscita dal lavoro;
- Ogni altro documento previsto dalle disposizioni di legge vigenti che risultino applicabili al Contratto di Appalto stipulato dalle parti
L’Appaltatore si impegna, inoltre, secondo la stessa frequenza di cui sopra a fornire la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e, in particolare, quelli che seguono:
-
- Eventuali aggiornamenti modello DUVRI;
- Attestati di formazione dei dipendenti addetti all’appalto con riferimento ai corsi previsti dalla Legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Attestati di avvenuto espletamento delle visite mediche secondo la cadenza prevista dalla Legge;
- Ogni ulteriore documento o evidenza di ogni ulteriore adempimento previsto come obbligatorio dalla disciplina vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
- Il Committente verificherà che la documentazione di cui sopra attesti, unitamente all’ulteriore documentazione che potrà eventualmente essere richiesta e che l’Appaltatore si impegna a fornire, l’assolvimento di tutti gli obblighi coperti dal regime di solidarietà negli Appalti attualmente vigenti e che saranno eventualmente introdotti da parte del legislatore.
6.2 Nel caso in cui i Lavori comportino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile a sensi dell’art. 89 D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è tenuto a fornire al Committente copia del Modulo di Verifica di Idoneità Tecnico Professionale B e dei documenti in esso indicati, e comunque ad ottemperare a quanto prescritto dall’art. 90 D.Lgs. 81/2008.
6.3 Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte dal legale rappresentante dell’Appaltatore e alle stesse dovranno essere allegate le fotocopie leggibili della carta d’identità in corso di validità del firmatario. Nel caso in cui l’Appaltatore decida di avvalersi di un Subfornitore o di un SubAppaltatore, se autorizzato dal Committente, tale soggetto sarà chiamato a fornire la medesima documentazione che sarebbe richiesta all’Appaltatore stesso. Quest’ultimo è responsabile della conformità della documentazione fornita dai propri Subappaltatori o Subfornitori.
Le conseguenze dell’omessa produzione dei documenti oppure della relativa non conformità saranno le medesime previste dal presente Contratto. L’Appaltatore non potrà opporre l’inadempimento del SubAppaltatore o del Subfornitore al fine di conseguire il pagamento del prezzo o al fine di sottrarsi all’obbligo di tenere indenne il Committente per eventuali danni o da eventuali rivendicazioni di terzi.
6.4 Oltre alla documentazione sopra indicata l’Appaltatore fornirà, a richiesta del Committente, la documentazione attestante l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell’Appalto, Subappalto o Subfornitura. Le Parti si danno espressamente atto reciprocamente della conoscenza della normativa che pone obblighi di controllo in capo al Committente con riferimento al versamento delle suddette ritenute fiscali. Pertanto, l’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione all’uopo prevista nonché quella ulteriore eventualmente prevista da sopraggiunte modifiche normative. Il Committente opererà, in caso di non conformità, come previsto dalle vigenti disposizioni. Resta inteso che il presente capoverso sarà applicabile unicamente ai rapporti contrattuali che, secondo lo specifico atteggiarsi delle prestazioni rese, rientrino nell’ambito di applicazione della normativa richiamata.
ART. 7 DISCIPLINA INTERNA DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione dei Lavori dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del Committente, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Responsabile delle attività oggetto del Contratto. A quest’ultimo dovranno essere segnalate anche eventuali inadempienze o difetti nella esecuzione dei Lavori, avendo il Committente e il Cliente Finale il diritto di controllare che i Servizi siano effettuati a regola d’arte, ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile, cui le Parti intendono espressamente riferirsi, fermi restando i limiti dettati dall’esclusione di ogni interferenza nell’organizzazione del lavoro e dei poteri datoriali dell’Appaltatore.
7.2 In ogni caso l’Appaltatore si impegna:
-
- A garantire un comportamento corretto del proprio personale dipendente;
- A garantire che il proprio personale dipendente rispetti i requisiti di sicurezza richiesti ad un Operatore Economico Autorizzato ex art. 39 Regolamento (UE) 952/2013 e quindi, a titolo esemplificativo: i) che si attenga a tutte le disposizioni del Committente o del Cliente Finale relative alla sicurezza degli accessi al proprio sito aziendale; ii) che si astenga dal manipolare e/o fare accesso alla merce presente nei magazzini e/o nello stabilimento Pama S.p.A. o nello stabilimento del Cliente Finale, se non espressamente autorizzato da tali soggetti; iii) che si astenga dal circolare nei locali del Committente o del Cliente Finale al di fuori di quanto strettamente necessario per l’esecuzione dei Lavori; iv) che si astenga da scattare fotografie od effettuare riprese audiovisive della merce e/o dei luoghi ove deve svolgere la propria prestazione;
- A confermare giornalmente la presenza del proprio personale dipendente;
- A rispettare ogni regolamento o disposizione prevista dal Committente o dal Cliente Finale in vigore nel luogo ove dovrà essere eseguita la sua prestazione.
7.3 L’Appaltatore dovrà dotare i dipendenti o comunque i fornitori, tecnici e ausiliari sottoposti alle sue direttive ed istruzioni di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest’ultimo e il nome dell’Appaltatore, nonché la data di assunzione e, in caso di Subappalto e Subfornitura, la relativa autorizzazione. La stessa tessera di riconoscimento dovrà essere indossata bene in vista sull’indumento da lavoro da ciascun dipendente per tutta la durata dei Lavori. In nessun caso, il personale dell’Appaltatore potrà indossare indumenti recanti i segni identificativi del Committente.
7.4 L’Appaltatore dovrà dotare i dipendenti o comunque i fornitori, tecnici e ausiliari sottoposti alle sue direttive ed istruzioni di ogni eventuale documentazione richiesta dal Cliente Finale.
7.5 Ad integrazione dell’impegno assunto sub 7.2 lett. b) l’Appaltatore sottoscriverà, all’atto di sottoscrizione del Contratto di Appalto, apposita dichiarazione di sicurezza AEO da allegarsi al predetto Contratto.
ART. 8 RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI – PSC – ONERI PER LA SICUREZZA
8.1 In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 26, comma primo lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, laddove sussistano, nell’esecuzione dei Lavori, rischi da interferenza, il Committente fornirà all’Appaltatore le informazioni sui rischi specifici tramite apposito documento (e, in ottemperanza al successivo comma terzo del medesimo art. 26, redigerà, nei casi previsti dalla legge, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), da allegare ad ogni singolo Contratto di Appalto, nel quale individuerà i possibili rischi da interferenza, nonché le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo detti rischi.
Sono esclusi dall’obbligo del D.U.V.R.I. i lavori:
- di natura intellettuale;
- le mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno (intesi come somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori) purché non comportino rischi derivanti da: 1) rischio di incendio di livello elevato ex d.m. 10.3.1998; 2) attività in ambienti confinati ex d.p.r. 14.9.2011 n. 177; 3) agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive; 4) dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato xi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8.2 L’Appaltatore si impegna a cooperare con il Committente nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi ai Lavori, fornendo tutte le informazioni utili e opportune al fine del rispetto della normativa vigente e redigendo – nei casi previsti dalla legge – il proprio Documento di Valutazione Rischi, ovvero P.O.S., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28-29 D.Lgs. 81/2008 che tenga conto anche della eventuale presenza di lavoratori distaccati presso il Committente e che dovrà obbligatoriamente trasmettere al Committente (quanto meno nella forma di estratto completo delle sottoscrizioni, che faccia riferimento ai rischi specifici in base ai Lavori commissionati) prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto. In caso di Subappalto e/o di Subfornitura sarà onere dell’Appaltatore assicurare che anche il SubAppaltatore e/o il Subfornitore redigano i rispettivi Documento di Valutazione Rischi e sarà sempre suo onere consegnarli al Committente.
8.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nei singoli Contratti di Appalto, di Subappalto e/o di Subfornitura saranno indicati i costi delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
8.4 Qualora i Lavori siano svolti all’interno di cantieri temporanei o mobili quali definiti dall’art. 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, le misure di coordinamento e la stima dei costi per la sicurezza saranno contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto a cura del Committente.
8.5 La violazione, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi Subappaltatori e/o Subfornitori delle misure di prevenzione stabilite nel DUVRI o nella valutazione rischi inserita nel Modulo di Valutazione di Idoneità tecnico-Professionale, nonché delle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro comporterà l’immediata sospensione delle attività che potranno essere riprese soltanto dopo il pronto ripristino delle condizioni di sicurezza. In ogni caso, il Committente si riserva di applicare una penale in base alla tabella allegata al singolo Contratto di Appalto, preceduta da specifica contestazione inviata via PEC all’Appaltatore entro cinque giorni dalla scoperta della violazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
ART. 9 MACCHINARI E ATTREZZATURE
9.1 Tutti i macchinari, le attrezzature, le strumentazioni, gli apparati elettronici e quant’altro occorrente per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei Lavori oggetto di Appalto dovranno essere forniti dall’Appaltatore.
9.2 Eventuali cessioni in comodato d’uso gratuito di macchine o attrezzature di proprietà del Committente saranno oggetto di specifico contratto.
9.3 Il corrispettivo pattuito per il singolo Contratto di Appalto dovrà ritenersi comprensivo di ogni spesa sostenuta per l’acquisto e/o l’affitto dei materiali e dei macchinari impiegati nell’esecuzione del Contratto di Appalto.
ART. 10 VARIAZIONI DEL PROGETTO
10.1 L’Appaltatore non potrà apportare variazioni al progetto indicato nel singolo Contratto di Appalto, salvo che vi sia l’approvazione scritta da parte del Committente.
10.2 In caso di autorizzazione del Committente, l’Appaltatore non avrà comunque diritto ad un compenso ulteriore, se il prezzo dei Lavori è stato determinato globalmente, salvo quanto previsto nel singolo Contratto di Appalto.
10.3 Il Committente potrà apportare variazioni al progetto in conformità con quanto previsto dal Codice Civile italiano.
ART. 11 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
11.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire i Lavori che potranno costituire oggetto del Contratto di Appalto, così come definiti dall’art. 3.1, e assume, pertanto, la piena responsabilità dell’operato proprio, del proprio personale, del SubAppaltatore e del Subfornitore.
11.2 L’Appaltatore garantisce di eseguire i Lavori e le prestazioni oggetto del singolo Contratto di Appalto a regola d’arte e con il massimo grado di professionalità. Pertanto, l’Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, dall’inabilità all’esecuzione puntuale degli obblighi assunti.
11.3 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanze di norme di legge e regolamenti applicabili al Contratto di Appalto stipulato dalle Parti.
11.4 L’Appaltatore dovrà fornire la garanzia dell’avvenuta esecuzione dei Lavori a perfetta regola d’arte. In particolare, fatte salve le maggiori garanzie previste dal Codice Civile, l’Appaltatore si obbliga per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di collaudo o, nel caso in cui non sia previsto un collaudo, dalla data di ultimazione dei Lavori, a porre rimedio senza ritardo alle irregolarità e malfunzionamenti verificatisi imputabili a suoi errori, negligenza e/o imperizia ovvero ad errori, negligenza/imperizia dei Subappaltatori o dei Subfornitori, ove autorizzati, senza alcun rimborso da parte del Committente.
11.5 Qualora l’Opera realizzata presenti vizi o difformità non irrilevanti o il Servizio fornito dall’Appaltatore non risulti rispettare gli standard di qualità richiesti, il Committente avrà diritto a risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.
11.6 Nel caso in cui dovessero sorgere controversie fra il Committente e l’Appaltatore relativamente alla riconducibilità o meno di un Lavoro nell’ambito di operatività della garanzia per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, l’Appaltatore si impegna in ogni caso a intervenire senza ritardo per porre rimedio alle irregolarità. Qualora le Parti accertassero successivamente che l’intervento dell’Appaltatore non era coperto dalla garanzia in oggetto, il Committente rimborserà all’Appaltatore le spese sostenute.
ART. 12 PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI
12.1 Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore sarà pattuito dalle Parti alla stipula del singolo Contratto di Appalto. Il prezzo, che dovrà intendersi pattuito globalmente, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 del Codice Civile italiano. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore non potrà richiedere un incremento del compenso concordato in virtù delle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’Appalto.
12.2 Il pagamento e la fatturazione dovranno eseguirsi esclusivamente secondo le modalità e i tempi espressamente previsti nel singolo Contratto di Appalto.
12.3 Il prezzo pattuito dalle Parti è da ritenersi comprensivo di ogni spesa di gestione sostenuta dall’Appaltatore, nonché di qualsiasi pagamento dovuto a terze persone, enti o autorità per impegni assunti direttamente e/o indirettamente dall’Appaltatore per obbligazioni relative all’Appalto stesso. Il corrispettivo pattuito dalle Parti è inoltre da ritenersi comprensivo del costo per l’impiego di macchinari e attrezzature, compresi quelli di cui l’Appaltatore dovesse munirsi nel corso dei Lavori.
12.4 Qualora il Contratto di Appalto non preveda collaudi, il Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito all’esito positivo dei controlli e delle verifiche relativi alla perfetta esecuzione dell’Appalto, e subordinatamente al ricevimento della documentazione richiesta all’Appaltatore, nei termini e alla scadenza convenuti nei singoli Contratti di Appalto.
12.5 A richiesta del Committente l’Appaltatore dovrà esibire la prova del regolare pagamento retributivo e contributivo dei suoi fornitori. Qualora i pagamenti non siano regolari, il Committente potrà pagare direttamente i creditori dell’Appaltatore salvo la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.
12.6 In espressa deroga al D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini convenuti, saranno applicati interessi di mora nella misura del tasso legale ex art. 1284 Codice Civile.
ART. 13 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
13.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento dei Lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
13.2 L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente e si impegna a tenere quest’ultimo manlevato ed indenne da ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento dei Lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
13.3 Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che il Committente dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Qualora richiesto dal Committente, l’Appaltatore si dovrà inoltre direttamente sostituire, a sue cure e spese, al Committente in qualunque procedimento o contenzioso dovesse essere instaurato per le ragioni di cui al presente punto, nei confronti di quest’ultimo.
13.4 L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva al Committente, il quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
13.5 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai Lavori, non potranno comunque essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse a favore di Committenti diversi, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta del Committente.
13.6 Il Know-how, i disegni, i modelli, le specifiche ed eventuali documenti che dovessero essere messi dal Committente a disposizione dell’Appaltatore per la realizzazione dei Lavori sono e rimangono di esclusiva proprietà del Committente e potranno essere utilizzati dall’Appaltatore esclusivamente per l’esecuzione dei Lavori e restituiti subito dopo il collaudo.
13.7 Su richiesta del Committente, l’Appaltatore sarà inoltre tenuto a consegnare un documento riassuntivo delle schede e/o specifiche tecniche dei Lavori realizzati.
13.8 In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 14 RISERVATEZZA
14.1 L’Appaltatore si impegna, anche per conto del Subappaltatore e del Subfornitore, ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la segretezza e assicurare di non rivelare a terzi le informazioni o i dati forniti e generati dal Committente e dall’Appaltatore trattati in qualsivoglia maniera, ai fini e/o nella esecuzione del Contratto di Appalto, ivi inclusi – a titolo esemplificativo ma non limitativo – idee, materiali, documenti in qualsiasi formato, anche elettronico, prodotti di qualsiasi genere, nonché qualsiasi informazione relativa a know-how, processi, procedure interne e/o adottate dal Committente nei suoi rapporti con i clienti, dipendenti o fornitori, hardware e software di rete e stand alone utilizzati dal Committente, sviluppi, lavori sperimentali, attuazione di progetti, attività, segreti industriali e commerciali, ed ogni altro fatto riguardante ogni attività del Committente, in qualsivoglia modo raccolto o trattato dall’Appaltatore, compreso il collegamento in remoto agli strumenti ed alle reti informatiche del Committente.
14.2 Al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente articolo, l’Appaltatore si impegna a mettere al corrente i propri dipendenti e/o collaboratori del carattere riservato di tali informazioni nonché a vincolare i propri dipendenti e collaboratori, mediante idonee clausole inserite nei rispettivi contratti, al rispetto degli stessi obblighi di segretezza previsti nel presente articolo a carico dell’Appaltatore.
14.3. In deroga a quanto sopra indicato è consentito all’Appaltatore:
Trasmettere agli organismi pubblici di vigilanza o di concessione amministrativa la documentazione necessaria all’assolvimento ed al rispetto dei requisiti di legge;
Comunicare a terzi disegni, dati ed informazioni, esclusivamente nel caso in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dei Lavori e previa autorizzazione del soggetto Committente. In questo caso l’Appaltatore dovrà ottenere da questi soggetti un analogo impegno scritto a non divulgare quanto ricevuto;
Comunicare a terzi disegni, informazioni, dati o documenti in genere qualora sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dal Committente.
14.4 Alla data di cessazione del Contratto di Appalto, per qualsiasi motivo questa intervenga, ovvero in qualsiasi momento su richiesta del Committente, l’Appaltatore si impegna a restituire prontamente al Committente (anche nel formato elettronico che il Committente stesso indicherà) o, in alternativa, a distruggere, tutte le informazioni in proprio possesso, senza trattenerne copia alcuna, neanche per fini di archiviazione, dando prova od evidenza della distruzione al Committente. Questa alternativa è rimessa alla piena ed incondizionata discrezionalità del Committente, in qualsiasi forma quest’ultimo la comunichi all’Appaltatore.
14.5 L’Appaltatore si impegna a non effettuare o autorizzare l’effettuazione, senza il preventivo consenso scritto del Committente, di pubblicità o di comunicati a terzi relativi alla propria attività od impresa, riproducenti, menzionanti, ovvero riguardanti:
Le informazioni di cui al primo comma;
Qualsiasi accordo con il Committente comprese le presenti Condizioni Generali;
I Servizi resi dall’Appaltatore riguardanti il Committente, compresi quelli disciplinati dal singolo Contratto di Appalto;
Qualsiasi nome, logo, marchio, ditta, insegna o altro segno distintivo, registrato o meno, utilizzato dal Committente nella propria attività o nella propria corrispondenza.
14.6 In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al presente Contratto, il Committente avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale di €. 50.000,00 per ciascuna violazione, salvo il maggior danno, con possibilità di compensare quanto dovuto a titolo di penale con qualsiasi altra somma, o qualunque titolo, dovuto all’Appaltatore.
ART. 15 – OTTEMPERANZA AL D.LGS 231/2001
15.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara e garantisce che nell’espletamento dei Lavori previsti dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.
15.2 In particolare, l’Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga, i Lavori in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dal Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche, disponibile sul sito web Pama, all’indirizzo: www.pama.it di cui l’Appaltatore dichiara aver preso visione e conoscenza.
15.3 La violazione da parte dell’Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del medesimo al risarcimento del danno.
15.4 Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED INADEMPIMENTO
Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata all’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
I lavori non vengono iniziati nei termini stabiliti e/o non procedono secondo i programmi approvati e/o non vengono eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni fornite dal Committente;
Il personale non è regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione ovvero non è qualificato e, quindi, inidoneo al lavoro, ad insindacabile giudizio del Committente;
Fallimento dell’Appaltatore od assoggettamento a concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
Inosservanza agli obblighi di cui all’art. 6 da parte dell’Appaltatore o del suo personale;
Subappalto, Subfornitura o cessione del contratto non autorizzati;
Insolvenza verso i dipendenti o fornitori dell’Appaltatore;
Irregolarità contributiva e/o retributiva e/o assicurativa dei dipendenti e dei fornitori e/o mancata esibizione dei documenti attestanti i regolari pagamenti;
Mancato rispetto della normativa sui distacchi di personale;
Mancata assegnazione al proprio personale dell’apposita tessera di riconoscimento di cui all’art. 7.3 o di ogni altra documentazione richiesta dal Cliente Finale, ovvero utilizzo scorretto della tessera in modo da non essere visibile sugli indumenti da lavoro per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto,
fermo restando il diritto del Committente di chiedere comunque la risoluzione del contratto ex art. 1453 Codice Civile in tutti i casi di inadempimento contrattuale dell’Appaltatore.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa predisposta dal Committente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) presente sul sito di quest’ultimo all’indirizzo https://www.pama.it/privacy/ .
Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione del Contratto di Appalto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche oltre la fine dei Lavori o la scadenza del richiamato Contratto, le disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), provvedendo, ai sensi dell’art. 28 dello stesso Regolamento, all’individuazione degli eventuali Responsabili esterni ed alla formalizzazione del relativo incarico.
ART. 18 – MISCELLANEA
18.1 L’eventuale tolleranza da parte del Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia del Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che il Committente si riserva comunque di far valere.
18.2 Il Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto, a meno che non risulti che le Parti non avrebbero concluso detto Contratto senza le clausole colpite da nullità.
ART. 19 RINVIO E LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni Generali, così come i Contratti di Appalto che saranno stipulati dalle Parti, sono assoggettati alla legge italiana.
Per tutto quanto non previsto in queste Condizioni Generali, si applicano le disposizioni del Codice Civile, le leggi speciali in materia di appalto e di Subfornitura e in generale la legge italiana.